
Si discute se la documentazione extracontabile rinvenuta dalla GdF presso la sede della società nel corso della verifica fiscale sia idonea a dimostrare l'incompletezza e l'inesattezza delle registrazioni contabili, cioè se siano configurabili presunzioni gravi, precise e concordanti circa l'esistenza di attività non dichiarate.
Gli appunti personali e le informazioni provenienti dall'imprenditore, dai quali si possa evincere una sorta di contabilità in nero, rappresentano un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, dovendosi comprendere tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 ss. c.c. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa o rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore e il risultato economico dell'attività svolta e incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria (Cass. 1° dicembre 2006, n. 25610; 16 novembre 2011, n. 24051).
Anche in tema di accertamento dell'IVA la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell'impresa, ancorché consistente in annotazioni personali dell'imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e nell'adempimento degli obblighi di legge: pertanto, qualora, a seguito di ispezione, venga rinvenuta presso la sede dell'impresa documentazione non obbligatoria astrattamente idonea a evidenziare l'esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili, non può essere ritenuta dal giudice priva di rilevanza probatoria, senza che a tale conclusione conducano l'analisi dell'intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione delle medesime con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente (Cass. 31 luglio 2024, n. 21432).

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