
Si censura l’esclusione dell'esterovestizione della società in base a un criterio - la costruzione di puro artificio - estraneo alle disposizioni normative, che danno rilievo solo al criterio del place of effective management.
Tra i criteri alternativi e paritetici descritti dall’art. 73, comma 3, del TUIR, rileva quello della sede dell'amministrazione, la cui nozione, contrapposta alla sede legale, deve ritenersi coincidente con quella di sede effettiva (civilistica), intesa come il luogo dove si svolgono in concreto le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, cioè il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento degli organi e degli uffici societari (Cass. sent. 13 aprile 2004, n. 7037; Cass. sent. 12 marzo 2009, n. 6021; Cass. sent. 21 dicembre 2018, n. 33234; Cass. ord. 3 giugno 2021, n. 15424).
Si possono considerare anche altri elementi, quali il domicilio dei dirigenti, il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte di attività finanziarie, in particolare bancarie (Cass. n. 15424 del 2021 cit.; sent. 21 giugno 2019, n. 16697).
Se il riferimento alla direzione pone l'attenzione sull’attività direttiva e amministrativa, il richiamo all’effettività impone una complessiva valutazione delle circostanze fattuali, tra cui anche il luogo ove è esercitata l'attività principale, che non si contrappone a quello del place of effective management, ma contribuisce a identificarlo, come sede di direzione effettiva (Cass. sent. 19 gennaio 2023, n. 1544).
Per accertare se la società estera controllata da società italiana abbia, o meno, residenza fiscale in Italia, il concetto di sede dell'amministrazione non può coincidere "sic et simpliciter" con l'attività di direzione e coordinamento che la capogruppo, o comunque la controllante, esercita sulla controllata. Lo spostamento effettivo, presso la controllante, della sede dell'amministrazione della consociata presuppone un grado di eterodirezione concreta superiore, integrando una fattispecie in cui la società controllante assume i connotati di un vero e proprio amministratore indiretto della società controllata (Cass. n. 1544 del 2023 cit.).

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