Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 24 ottobre 2025, n. 774

di Fabio Pace | 24 Ottobre 2025
Rassegna di giurisprudenza 24 ottobre 2025, n. 774

Si ritiene che l'accertamento di maggiori ricavi in applicazione della presunzione legale non abbia considerato i documenti da cui emergeva la sua abnormità; essendo il costo di acquisto del GPL all’ingrosso stabilito ex lege e soggetto a controllo, non era possibile un acquisto a prezzi più bassi di quelli di mercato.
L'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 contempla una presunzione legale relativa, in virtù della quale tutti i movimenti contabili - sia i versamenti, che i prelievi - effettuati da un imprenditore corrispondono a operazioni imponibili e vincola l'Ufficio ad assumere che i movimenti bancari effettuati sui c/c intestati al contribuente siano a lui imputabili, senza che sia necessario analizzare le singole operazioni, e il contribuente a offrire la prova contraria di avere tenuto conto delle somme oggetto delle movimentazioni ai fini della determinazione del reddito soggetto a imposta, avendo registrato i versamenti in contabilità e utilizzato prelevamenti per pagare determinati beneficiari, o fornendo la prova analitica dell’eventuale irrilevanza dei movimenti, riferibile al singolo movimento bancario, il che esclude che sia sufficiente una prova generica e non puntuale (Cass. 9 agosto 2016, n. 16686; Cass. ord. 16 aprile 2025, n. 10013).
A fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati e, quindi, occulti, scaturenti da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati. Ove tali costi non siano stati riconosciuti dall'A.F., va demandato al giudice di merito l'accertamento dell'ammontare dei costi sostenuti per la produzione del reddito, in ragione del parametro individuato nel par. 8 della sentenza della Corte cost. 31 gennaio 2023, n. 10, quantificandoli in via presuntiva, anche con riferimento alle medie elaborate dall'A.F. per il settore di riferimento o, se del caso, anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio (Cass. 8 marzo 2023, n. 6874Cass. n. 10013 del 2025 cit.).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'accertamento di maggiori ricavi basato su presunzioni legali non ha considerato documenti che dimostravano l'abnormità dei costi. Il contribuente può eccepire i costi relativi, quantificandoli presuntivamente.