
Il giudice non avrebbe riconosciuto l'illegittimità degli avvisi di accertamento che si riferivano a verifiche nei confronti di altre società, neppure richiamati per relationem, e a PVC redatti dalla GdF, neppure prodotti in giudizio, richiamando numerose fatture, mai portate a conoscenza del ricorrente.
L'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati all'amministratore di fatto, disciplinato dagli artt. 7 della legge n. 212/2000 e 42 del D.P.R. n. 600/1973, è soddisfatto con rinvio per relationem al PVC riguardante la maggiore materia imponibile della società, anche se rilasciato solo a quest'ultima, giacché egli, ingerendosi nell'amministrazione ed esercitando i poteri propri inerenti alla gestione societaria, pure in difetto di una formale investitura, ha l'obbligo, al pari dell'amministratore di diritto, di conoscere l'andamento dell'intera attività sociale. Dati gli incontestati poteri gestori di fatto del contribuente, si doveva ritenere che egli fosse a conoscenza di ogni vicenda riguardante la società o che avesse comunque la possibilità di conoscerla (Cass. 6 marzo 2025, n. 5930). Ciò, a maggior ragione, vale in un caso in cui si discuta dell'ideatore di una frode commessa per mezzo di società schermo, a fronte, per di più, di una statuizione secondo cui i rilievi nei PVC erano comunque riportati negli avvisi con rinvio per relationem.

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