
Uno IACP deduce che, a fronte della richiesta esenzione IMU, comunicata al Comune con la relativa dichiarazione, il Comune non ha motivato il mancato riconoscimento.
E’ nullo ex art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, l'avviso di accertamento privo di specifica motivazione sul contestuale diniego dell'esenzione IMU prevista per gli alloggi sociali dall'art. 13, comma 2, lett. b), del D.L. n. 201/2011, non rilevando che la dichiarazione dell'ente contribuente (nella specie, uno IACP) per l'anno di riferimento (attraverso la compilazione del modello approvato con D.M. 30 ottobre 2012) si limiti, per ciascun immobile, alla barratura del campo appositamente riservato (con dicitura generica) alle esenzioni (senza possibilità di alcuna specificazione), giacché, per un verso, il contribuente è un ente pubblico abilitato per legge all'esercizio esclusivo di funzioni riguardanti l'edilizia residenziale pubblica, per cui l'opzione contenuta nel modulo ministeriale è univocamente riferibile, in coerenza con la destinazione degli immobili a soddisfare il fabbisogno abitativo delle classi meno abbienti, al regime degli alloggi sociali; per altro verso, l'ente impositore è preposto alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, per cui le informazioni acquisibili in tale veste consentono un agevole monitoraggio delle assegnazioni in locazione a persone svantaggiate nell'ambito del proprio territorio.
L'unica esenzione da IMU che uno IACP può invocare per gli immobili destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo delle classi meno abbienti non può che concernere gli alloggi sociali. Allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell'IMU, occorre, quindi, distinguere gli alloggi sociali dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l'esenzione, vanno compresi anche gli immobili che, pur di proprietà dell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la stessa finalità pubblica (Cass., Sez. Trib., 8 marzo 2024, n. 6380; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2024, n. 14511 e n. 14515; Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2025, n. 3824).

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