
Si lamenta che la CTR non abbia rilevato che il mancato invio della raccomandata informativa comportasse l’invalidità della notificazione.
Dopo l’introduzione della lett. b-bis) nel primo comma dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, in caso di notifica effettuata dal messo a persona diversa dal destinatario, va inviata la successiva raccomandata informativa.
L'art. 60 cit., pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza dell'art. 139, secondo comma, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa, quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'Ufficio delle imposte (Cass. 3 febbraio 2017, n. 2868).
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'Ufficio, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice, e non con avviso di ricevimento, dato che la lett. b-bis) cit. si riferisce alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato sia effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass. 27 gennaio 2022, n. 2377; Cass. 2 dicembre 2024, n. 30821).

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