
Si discute dell'assolvimento della prova, in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, per il riconoscimento del credito IVA risultante dalle scritture contabili, dedotto entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno a quello in cui il diritto è sorto.
Il diritto a detrarre l’IVA non può essere negato se il soggetto passivo che lo fa valere in giudizio dimostra il presupposto sostanziale della cessione di beni o prestazione di servizi e prova il requisito formale, con la pertinente valida fattura di acquisto, annotata nei registri IVA, mentre non è necessario provare il pagamento.
Ferma l'eventuale contestazione sull'artificiosità dell'operazione, abusiva o fraudolenta, non è prevista la dimostrazione anche del pagamento della fattura, circostanza che, se ammessa a condizione per l'esercizio del diritto, assurgerebbe a un terzo requisito per accedere alla detrazione, non previsto dalla normativa e idoneo a incidere sulla neutralità dell'imposta armonizzata.
Quanto al riparto della prova, in caso di contestazione da parte dell'A.F., l'onere della dimostrazione della compresenza delle due condizioni per l'esercizio del diritto alla detrazione non può che ricadere, ex art. 2697 c.c. e per un principio di prossimità della prova, su chi lo fa valere, ossia il soggetto passivo.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati