Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 17 ottobre 2025, n. 773

di Fabio Pace | 17 Ottobre 2025
Rassegna di giurisprudenza 17 ottobre 2025, n. 773

Un contribuente contesta il rilievo attribuito, ai fini della verifica dell'autonoma organizzazione, non alle sue dotazioni di personale e capitale (sostanzialmente nulle), ma al personale e alle strutture organizzative riferibili alla società committente dei suoi servizi, dalla quale traeva tutti i suoi compensi professionali.
L'esercizio di un'attività professionale in un’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione ai fini IRAP, in quanto, a tali fini, non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia autonoma, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, ma anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti a IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte in una struttura da altri organizzata.
Affinché un lavoratore autonomo sia assoggettato a IRAP, è necessario non solo che egli sia inserito in una autonoma organizzazione, ma che egli sia anche titolare di questa organizzazione, e ne sia dunque responsabile (Cass. 16 giugno 2022, n. 19397).
L'esercizio di un'attività professionale nell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione (Cass. 8 febbraio 2024, n. 3632; Cass. 25 luglio 2023, n. 22266; Cass. 5 maggio 2023, n. 11924).
Irrilevante è il fatto che il contribuente detenga una quota di partecipazione nel capitale sociale della società di revisione: infatti, in ogni caso, la titolarità e la responsabilità dell’autonoma organizzazione fa comunque capo a un soggetto diverso dal contribuente (Cass 15 marzo 2018, n. 6439; Cass. 2 settembre 2016, n. 17566).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un professionista non è soggetto a IRAP se opera in una struttura organizzata da altri, anche se è socio o dipendente della società. L'autonoma organizzazione richiede titolarità e responsabilità diretta del lavoratore (Cass. 2022-2024).