
In seguito a pignoramento presso terzi, in relazione all’esecuzione di sentenza che riconosceva il risarcimento del danno da incidente stradale, per la cui esecuzione si era dovuto pignorare la pensione del responsabile, si contesta che l'ordinanza di assegnazione fosse equiparabile, ai fini del registro, ai provvedimenti decisori.
L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito di positiva dichiarazione di terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al suo creditore, nonché l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi (Cass. 10 gennaio 2025, n. 577; Sez. 5, ord. n. 16 marzo 2021, 7306; Sez. 3, n. 19394 del 2017; Sez. 6-1, n. 11660 del 2016).
L'assegnazione in fase esecutiva di crediti del debitore esecutato, avendo effetto traslativo-cessorio, comporta l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro ex art. 8, comma 1, lett. a), della allegata Tariffa, p. I, identificandosi la base imponibile nel credito assegnato e non in quello posto in esecuzione.
In presenza di assegnazione di crediti futuri (nella specie, soddisfatti con l'assegnazione del quinto del trattamento pensionistico), il giudice di merito ha il potere-dovere di calcolare la base imponibile dell’imposta di registro anche considerando fatti sopravvenuti rilevanti per la determinazione dell'imposta dovuta (nella specie, la cessazione del trattamento pensionistico per decesso del debitore esecutato).
Nell’ipotesi di cessione di crediti futuri, l'oggetto dell’imposizione non deve riguardare l'intero credito (originariamente) assegnato, ma solo il credito effettivamente pignorato. Nella specie, si tratta di crediti futuri correlati all'assegnazione di un quinto del trattamento pensionistico, in favore di soggetto che, nelle more del giudizio, è però venuto a mancare. Vi è quindi una somma certa e definibile, quella realmente ottenuta in soddisfazione, che può essere presa a parametro per definire la base imponibile.

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