
Si ritiene che l'unica situazione che esclude l'aliquota ICI agevolata è il fatto che il complesso abitativo non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, dove, nella specie, al solo immobile derivato dalla fusione era stata attribuita la stessa categoria catastale assegnata alle singole unità precedenti la fusione.
I benefici per l'acquisto della prima casa previsti dall'art. 2 del D.L. n. 12/1985, possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, purché le stesse siano destinate dall'acquirente, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa: il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione dei benefici, a condizione che l'alloggio complessivamente realizzato rientri, per superficie, numero di vani e altre caratteristiche specificate dall'art. 13 della legge n. 408/1949, nella tipologia degli alloggi non di lusso (Cass., Sez. 5, sent. 24 novembre 2006, n. 24986; Cass., Sez. 5, sent. 25 febbraio 2008, n. 4739; Cass., Sez. 5, sent. 23 marzo 2011, n. 6613; Sez. 6-5, ord. 6 aprile 2017, n. 9030).
Il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non ostacola l'applicazione, per tutte, dell'aliquota ICI agevolata prevista per l'abitazione principale (poi totale esenzione, ex art. 1 del D.L. n. 93/2008), sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, rilevando a tale fine non il numero delle unità catastali, ma l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato (anche in caso di immobili catastalmente distinti), ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal comma 2 dell' art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 una sola volta per tutte le unità (Cass., Sez. 5, sent. 29 ottobre 2008, n. 25902; Cass., Sez. 5, sent. 9 dicembre 2009, n. 25729; Cass., Sez. 5, sent. 12 febbraio 2010, n. 3393; Cass., Sez. 6-5, ord. 3 luglio 2014, n. 15198; Cass., Sez. 6-5, ord. 25 giugno 2019, n. 17015; Cass., Sez. 5, ord. 24 luglio 2025, n. 21121).

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