Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 17 ottobre 2025, n. 773

di Fabio Pace | 17 Ottobre 2025
Rassegna di giurisprudenza 17 ottobre 2025, n. 773

L'Ufficio eccepisce di avere ricostruito il reddito d’impresa con metodo analitico-induttivo, quindi senza obbligo di contraddittorio, trattandosi di rettifica a tavolino e mancando la prova di resistenza circa l'IVA.
L'obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente ex art. 10 della legge n. 146/1998 sussiste solo in caso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, mentre non opera se l'accertamento si fonda anche su altri elementi giustificativi, quali riscontrate irregolarità contabili o comportamenti antieconomici dell'imprenditore (Cass. n. 31914 del 2019).
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'A.F. è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia enunciato in concreto le ragioni che avrebbe potuto fare valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, solo per i tributi armonizzati, mentre, per quelli non armonizzati, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass., Sez. U., sent. 9 dicembre 2015, n. 24823).
L'oggetto della prova di resistenza deve consistere nella specifica indicazione dei fatti e delle informazioni mancate, in una con la loro concreta e ragionevole idoneità a orientare l'A.F. a non più adottare il provvedimento impositivo o ad adottarlo con un contenuto oggettivamente o soggettivamente più mite, dovendosi considerare che i fatti in esso deducibili non sono necessariamente gli stessi che possono essere dedotti in sede giurisdizionale, che la ripetibilità della deduzione in sede giurisdizionale non salva dall'invalidità l'atto di imposizione e che l’evidenza del fatto o delle deduzione in sede amministrativa non coincide con i requisiti della prova da fornire nel processo (Cass., Sez. U., sent. 25 luglio 2025, n. 21271).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Ufficio ha ricostruito il reddito d’impresa con metodo analitico-induttivo, senza obbligo di contraddittorio. Questo obbligo sussiste solo per accertamenti basati su studi di settore. La prova di resistenza deve indicare fatti idonei a modificare l'atto impositivo.