
La questione riguarda l’esistenza dell'autorizzazione alle indagini bancarie (ancorché non esibita) e conseguentemente la legittimità dell'atto impositivo. Il contribuente eccepisce di avere offerto plurimi elementi fattuali e documentali per contrastare le risultanze delle indagini bancarie.
L'avviso di accertamento basato su indagini bancarie effettuate senza autorizzazione è illegittimo, sempre che tale mancanza abbia creato un concreto pregiudizio al contribuente (Cass. ord. 2 luglio 2013, n. 16579).
Con riferimento alla questione delle prove fornite a giustificazione delle movimentazioni bancarie, il giudice di merito, laddove ritenga assolto dal contribuente l'onere probatorio a suo carico, ha l'obbligo di fornire una motivazione adeguata e non generica del proprio convincimento (Cass. sent. 2 marzo 2016, n. 4153).
Nella specie, il contribuente non aveva adempiuto a ciò, limitandosi ad affermazioni semplici e ragionamenti che non hanno trovato alcun riscontro contabile e documentale.

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