
Si discute se il proprietario del terreno possa essere esonerato dall’ICI in caso di acquisto per accessione in suo favore di fabbricato abusivamente edificato dal conduttore, rispetto al quale egli conservi la sola facoltà di demolizione alla cessazione della locazione.
La lite involge la sussistenza del presupposto impositivo ICI (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) in caso di terreno concesso in locazione, nei riguardi del proprietario locatore, per il fabbricato edificato dal conduttore senza il suo consenso (e a sua insaputa) in difetto di concessione edilizia, quando il proprietario, dopo averne acquisito conoscenza, si sia prontamente attivato per il recupero coattivo della disponibilità del terreno, per l'annullamento in autotutela della concessione in sanatoria nel frattempo rilasciata a favore del conduttore e per la demolizione a proprie spese del fabbricato abusivo subito dopo la restituzione del terreno.
Si ritiene non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, nella parte in cui non esclude la soggezione a ICI del proprietario (o del titolare di altro diritto reale di godimento), che abbia concesso in locazione un terreno, con limitato riguardo al fabbricato edificato dal conduttore sullo stesso terreno in difetto di concessione edilizia e senza l'assenso (preventivo o successivo) del locatore, quando quest'ultimo, dopo averne avuto cognizione, si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva del terreno locato, nonché in sede amministrativa per l'annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria eventualmente rilasciata al conduttore privo di titolo, e abbia curato la demolizione del manufatto abusivo dopo lo sgombero coattivo del terreno locato.

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