
Un contribuente eccepisce l'illegittimità della sanzione irrogata con norma finalizzata a sanzionare violazioni formali, mentre la contestata errata indicazione in dichiarazione di costi indeducibili è violazione sostanziale.
Viene chiesta la disapplicazione della sanzione per irregolare tenuta della contabilità, la sanzione prevista dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 - viene irrogata quando emergono contabilizzazioni non corrette, tra cui rientra anche l'indebita deduzione di costi non inerenti.
In tema di sanzioni amministrative tributarie, per distinguere tra violazioni formali e sostanziali, è necessario accertare in concreto, con valutazione in fatto riservata al giudice di merito, se la condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo; in assenza di tale pregiudizio, la violazione resta formale, perché lesiva per l'esercizio delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell'A.F. (Cass., Sez. V, 10 giugno 2021, n. 16450).
Nella specie, la possibilità di ipotizzare l'integrazione di una violazione sostanziale nella condotta del contribuente non esclude la commissione di una violazione di carattere formale nella tenuta della contabilità, che il giudice del merito, esprimendo il giudizio sul fatto processuale che gli compete, ha condivisibilmente ritenuto che risultasse comunque integrata.

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