
L’Agenzia rileva che, in caso di sanzioni irrogate contestualmente alle imposte, il termine di prescrizione è quello decennale; anche per gli interessi, trattandosi di obbligazione accessorie a un’obbligazione principale non aventi carattere periodico (cioè le imposte erariali), il termine di prescrizione sarebbe quello decennale.
La prescrizione per le sanzioni e gli interessi è comunque quinquennale.
Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente e in via generale la cd. actio iudicati; se, invece - come nella specie - la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 (Cass. 8 maggio 2024, n. 12528; Cass. 19 settembre 2024, n. 25222).
Gli interessi, invece, si pongono in rapporto di accessorietà rispetto alle obbligazioni principali tributarie solo nel momento genetico, dato che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4), c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale (Cass. 24 gennaio 2023, n. 2095; Cass. 8 marzo 2022, n. 7486).

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