
In seguito alla successione ex lege, in corso di causa, di Agenzia entrate-Riscossione a una società del gruppo Equitalia, si censura la dichiarazione di interruzione e, poi, di estinzione del processo.
L'errata dichiarazione di interruzione del processo tributario ex art. 40, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 546/1992, per la successione a titolo universale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione a una società del gruppo Equitalia (art. 1, comma 3, del D.L. n. 193/2016), non ne comporta l'estinzione per inattività delle parti ex art. 45 del D.Lgs. n. 546/1992, in caso di inosservanza del termine semestrale per la riassunzione ex art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
La successione a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Agenzia delle entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro in universum ius, riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all'attività della riscossione, così che il fenomeno non comporta la necessità di interruzione del processo in relazione agli artt. 299 e 300 c.p.c. (Cass., S.U., 8 giugno 2021, n. 15911).
La mancata riassunzione, nel termine perentorio di sei mesi, del processo dichiarato interrotto (o sospeso) ne determina l'estinzione ai sensi degli artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 546/1992, sempre che, al momento della pronuncia di interruzione (o sospensione), siano effettivamente sussistenti i relativi presupposti, con la conseguenza che, qualora risulti, invece, che essi erano insussistenti, l'inosservanza del suddetto termine perentorio è irrilevante e non comporta l'estinzione del processo tardivamente riassunto (Cass., Sez. Lav., 19 aprile 2000, n. 5160; Cass., Sez. 2, 23 dicembre 2010, n. 26010; Cass., Sez. 1, 29 dicembre 2011, n. 30035; Cass., Sez. 5, 28 ottobre 2015, n. 1956; Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4508).

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