Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 10 ottobre 2025, n. 772

di Fabio Pace | 10 Ottobre 2025
Rassegna di giurisprudenza 10 ottobre 2025, n. 772

L’Agenzia sostiene l’indetraibilità oggettiva degli immobili con destinazione abitativa, da cui conseguirebbe che l'IVA corrisposta per le opere di realizzazione dell'autorimessa e del piazzale, costituenti pertinenze dell'immobile adibito a studio notarile, ma con destinazione abitativa, non sarebbe detraibile.
Ai fini della detrazione IVA nelle operazioni relative a immobili a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato va valutata non solo in astratto, con riferimento all'oggetto dell'attività d'impresa, ma in concreto, dovendosi verificare che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, il mezzo per esercitare la suddetta attività (Cass. 12 febbraio 2020, n. 3396; Cass. 26 febbraio 2019, n. 5559).
Nella specie, la realizzazione dell'autorimessa e del piazzale erano necessarie alla ristrutturazione dell'immobile adibito a studio notarile e il bene principale, sebbene catastalmente ad uso abitativo, era stato utilizzato come studio professionale. Pertanto, l'IVA versata sulle opere di realizzazione dell'autorimessa e del piazzale è stata detratta legittimamente, non essendo nemmeno rilevante che lo studio sia solo usufruttuario dell'area pertinenziale (dove è stata costruita l'autorimessa e il piazzale), spettando la nuda proprietà a un associato, poiché la titolarità dell'usufrutto non fa venire meno il vincolo pertinenziale.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia nega la detraibilità IVA per opere su immobili abitativi, ma la Cassazione afferma che se le opere sono strumentali all'attività professionale, l'IVA è detraibile.