Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 10 ottobre 2025, n. 772

di Fabio Pace | 10 Ottobre 2025
Rassegna di giurisprudenza 10 ottobre 2025, n. 772

Si discute se la deducibilità delle spese di rappresentanza vada subordinata all'indicazione analitica dei clienti destinatari degli omaggi, piuttosto che a un giudizio di ragionevolezza e conformità agli usi di settore.
In tema di deducibilità delle spese promozionali da parte del professionista, non è sufficiente la dimostrazione dell'astratta possibilità di ricomprendere un bene acquistato tra le spese di rappresentanza, in considerazione della sua natura, per rendere in concreto deducibile l'onere sostenuto per l'acquisto, occorrendo assicurare la prova che l'acquisto sia stato effettivamente destinato a finalità promozionali dell'attività professionale e non personali e che, pertanto, gli esborsi sostenuti rispettino il requisito dell'inerenza.
Al ricorrere delle condizioni di legge, gli esborsi sostenuti per le spese di rappresentanza, per finalità promozionali dell'attività e di pubbliche relazioni, sono potenzialmente deducibili nella misura dell'1%.
L'A.F. contesta il difetto di prova di inerenza delle spese sostenute con l'attività professionale svolta, trattandosi di oneri, acquisti di gioielli, ecc., che possono essere stati sostenuti per finalità personali.
La prova dell'inerenza degli oneri deducibili compete al contribuente, che deve provare la destinazione a finalità promozionale dell'attività, cioè l’effettiva destinazione dei singoli beni.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Si discute se la deducibilità delle spese di rappresentanza debba essere subordinata all'indicazione analitica dei clienti destinatari degli omaggi. Il contribuente deve provare l'inerenza delle spese, dimostrando la loro destinazione a finalità promozionali.