Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 10 ottobre 2025, n. 772

di Fabio Pace | 10 Ottobre 2025
Rassegna di giurisprudenza 10 ottobre 2025, n. 772

La questione investe l'estensione soggettiva della responsabilità tributaria dei componenti del consiglio direttivo di un'associazione sportiva dilettantistica.
La responsabilità personale e solidale ex art. 38, secondo comma, c.c. per le obbligazioni tributarie dell'associazione sportiva dilettantistica del semplice componente del consiglio direttivo, che non sia anche legale rappresentante e sottoscrittore della dichiarazione, non è automatica e richiede la dimostrazione da parte dell'A.F. di una sua attività negoziale concretamente svolta nei confronti di terzi per conto dell'ente, creando rapporti obbligatori fra questa e i terzi.
Nessun dubbio sussiste sulla responsabilità per le obbligazioni tributarie dell'associazione in capo a chi ha ricoperto la carica di legale rappresentante e sottoscritto la dichiarazione (Cass. ord. 30 giugno 2025, n. 17576; sent. 2 maggio 2024, n. 11869). Più complessa è la posizione dei componenti del consiglio direttivo.
La responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione riconosciuta sussiste in quanto collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra l'ente e terzi (Cass., Sez. 1, 18 aprile 2024, n. 10490; Cass., Sez. 3, 25 agosto 2014, n. 18188; Sez. 3, 14 dicembre 2007, n. 26290). Ciò vale anche per le obbligazioni tributarie e l’onere della prova in capo all'A.F.
L'estensione soggettiva della responsabilità per le obbligazioni tributarie dell'ente investe il singolo componente del consiglio direttivo solo quando la proiezione esterna che impegna l'associazione verso terzi sia stata concretamente esercitata attraverso un'attività negoziale che impegni l'ente verso terzi.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 38 c.c., non basta che l'Agenzia dimostri la carica rivestita dalla persona di componente del consiglio direttivo dell’ente, ma va fornita la prova della concreta attività svolta da costui in nome e per conto dell'associazione e tale onere, circa le obbligazioni tributarie dell'ente, grava sull'A.F.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La responsabilità tributaria dei componenti del consiglio direttivo di un'associazione sportiva dilettantistica non è automatica. Richiede la prova di attività negoziale svolta per conto dell'ente.