
L'Ufficio contesta l'inesistenza delle prestazioni fatturate; la CTR valorizzerebbe l'esistenza formale di un contratto, la coerenza dell'oggetto sociale dichiarato con le presunte attività rese e la liquidazione delle fatture. Tali aspetti non sono a controprove alle presunzioni dell'Ufficio per dimostrare la falsità delle fatture.
Nell’attività d'impresa, per disconoscere la deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, l'A.F. ha l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando, invece, al contribuente fornire la rigorosa prova del contrario, che non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio per fare apparire reale un'operazione fittizia (Cass. ord. 19 aprile 2025, n. 10336; sent. 19 dicembre 2019, n. 33915).
Nella specie, la Corte non ha considerato gli elementi presuntivi addotti dall'Ufficio, in tale modo invertendo l'onere della prova, in violazione della disciplina applicabile.

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