Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 12 settembre 2025, n. 768

di Fabio Pace | 12 Settembre 2025
Rassegna di giurisprudenza 12 settembre 2025, n. 768

Si discute della deducibilità o meno nell'anno d'imposta 2014, in seguito a sentenza di condanna di secondo grado, dei costi sostenuti in base alla sentenza di primo grado del 2009 e della contabilizzazione nell'attivo del 2014 delle somme corrispondenti alla liquidazione dei danni indiretti, su cui vi era ancora contenzioso.
Quando gli elementi attivi e passivi che concorrono a formare il reddito sono portati da un provvedimento emesso in seguito a un giudizio di cui sia parte il contribuente, quest'ultimo non è tenuto a contabilizzarli, se essi sono messi in discussione mediante la proposizione di mezzi di impugnazione ammissibili e non manifestamente infondati, dovendo la contabilizzazione essere effettuata solo quando quegli elementi siano divenuti ragionevolmente certi, sia nell'an, che nel quantum.
Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza al quale vanno temporalmente imputati i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi del reddito, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, deve tenersi conto del momento in cui si verificano le due condizioni della certezza della sussistenza e della determinabilità dell'ammontare, della cui prova è onerata l'A.F. circa i componenti positivi, e il contribuente circa i componenti negativi; pertanto, nell'ipotesi di debito litigioso, che rientra tra le cd. passività potenziali, il costo non può essere dedotto dal reddito dell'anno in cui la lite ha avuto inizio, ma da quello dell'anno in cui essa si è conclusa (Cass., Sez. 5, ord. 6 luglio 2021, n. 19166; Cass., Sez. 5, sent. 6 giugno 2019, n. 15320).
E’ vero che i costi e i ricavi devono essere imputati all'esercizio in cui sono sorti i rispettivi elementi costitutivi; ma è anche vero che, se quegli elementi sono incerti nell'an o nel quantum, devono essere imputati all'esercizio in cui si manifestano nella loro oggettiva certezza, sia quanto all'an, che circa il quantum.
L'esecutività è un'attribuzione processuale della pronuncia di condanna, anche non definitiva, e non deve essere confusa con il requisito della certezza del costo, che si ha nel momento in cui l'elemento passivo acquisisce fisionomia definitiva, sia negli elementi costitutivi, sia nella sua dimensione quantitativa.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
I costi e i ricavi vanno imputati all’esercizio in cui diventano certi e determinabili; le passività litigiose sono deducibili solo quando la lite si conclude definitivamente.