
E’ stata ravvisata incertezza quanto alla disciplina applicabile in ordine alle forme che devono essere osservate per l'opposizione al provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario e alla competenza a decidere sulla stessa.
I provvedimenti di rigetto o revoca dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottati dalla Commissione di cui all’art. 138 del T.U. delle spese di giustizia, sono impugnabili, dinanzi al giudice civile, attraverso lo strumento dell’opposizione prevista dall’art. 170 dello stesso T.U., non essendo estensibile al processo tributario il diverso rimedio contemplato dall’art. 99 del T.U. per quello penale.
Il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ex art. 136 del T.U. del 2002, in mancanza di espressa previsione normativa, andava impugnato ex art. 170, riconoscendo ad esso natura di rimedio generale per proporre opposizione ai provvedimenti emessi dal giudice civile in materia di patrocinio a spese dello Stato (Cass. sent. 2 aprile 2008, n. 13833; Cass. n. 13807 del 2011).
L'art. 170, richiamato in materia di patrocinio dall'art. 84 ai fini dell’opposizione a decreti di liquidazione dei compensi, in assenza di previsione espressa, costituisce, nell'ambito delle disposizioni del Testo Unico, un rimedio di carattere generale per contestare i provvedimenti ivi previsti (Cass. n. 12719 del 2012; Cass. n. 21685 del 2013; Cass. n. 3028 del 2018; Cass. n. 6068 del 2019; Cass. n. 33562 del 2021).

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