Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 29 agosto 2025, n. 766

di Fabio Pace | 29 Agosto 2025
Rassegna di giurisprudenza 29 agosto 2025, n. 766

L’A.F. eccepisce erronea rilevazione della violazione del cd. principio di unicità dell’accertamento.
L'integrazione dell'accertamento mediante l'emissione di ulteriori atti impositivi, ai sensi dell'art. 43, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, è ammessa solo ove gli elementi posti a fondamento degli stessi siano nuovi, tali dovendosi ritenere anche quelli noti a un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l'atto al momento dell’adozione dello stesso, senza che rilevi in senso contrario la circostanza che sia stato effettuato un primo accertamento parziale, anche ove definito con adesione; tale ipotesi non ricorre in presenza di diversa, o più approfondita, valutazione del materiale probatorio già acquisito dall'Ufficio, essendo onere dell’A.F. indicare quali siano i nuovi elementi che non ha potuto esaminare in occasione del precedente accertamento, in quanto in possesso di diverso Ufficio fiscale.
Con l'emissione dell'avviso di rettifica l'A.F. consumi il proprio potere di accertamento in relazione agli elementi posti a propria disposizione (Cass., Sez. 5, 18 ottobre 2018, n. 26191).
Non contrastano né l’art. 33 del D.P.R. n. 600/1973, che pone solo un dovere di reciproca collaborazione tra Uffici e GdF, né la circostanza che sia stato effettuato un primo accertamento parziale, in quanto si tratta di uno strumento volto a favorire la sollecita emersione della materia imponibile, che non preclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice, anche ove definito con adesione (Cass., Sez. 6, 22 gennaio 2018, n. 1542).
Nella specie l’Agenzia non ha indicato né quali sarebbero i documenti nuovi reperiti dopo la prima verifica effettuata dalla GdF, che avrebbero giustificato l’accertamento integrativo, né i nuovi elementi da essi desumibili che l’A.F. non avrebbe potuto esaminare già in occasione del precedente accertamento in quanto in possesso di diverso Ufficio fiscale, emergendo, al contrario, come l’accertamento integrativo si sia fondato su una mera rivalutazione degli elementi già verificati in precedenza.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L’accertamento integrativo è legittimo solo su nuovi elementi; nella specie, l’Agenzia non ha indicato novità, basandosi su una mera rivalutazione di elementi già acquisiti.