Si rivendicano la validità e l’efficacia del canone inferiore al limite minimo, in quanto la norma prevede la nullità solo per la pattuizione a un canone superiore, mentre mancano previsioni che qualifichino come obbligatori e inderogabili i minimi stabiliti dagli accordi territoriali.
In materia di ICI, il proprietario che stipuli un contratto di locazione, ex art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, pattuendo un canone al di sotto dei minimi tariffari fissati dalla contrattazione collettiva, usufruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 8 della stessa legge, in quanto la previsione di nullità di patti contrari di cui all'art. 13 della legge cit. è limitata solo ai casi di superamento della soglia massima.
Il legislatore, prevedendo espressamente la sanzione di nullità del contratto solo nei casi di superamento della soglia massima, non ha ritenuto illecito stipulare un contratto al disotto dei minimi fissati dalla contrattazione collettiva. La pattuizione di un canone inferiore non comporta, quindi, un’illegittimità in considerazione della ratio della norma che vuole calmierare il mercato degli affitti con prezzi ragionevoli e adeguati.
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