La lite verte sul requisito soggettivo per assoggettare le operazioni di rivendita di beni mobili usati al regime speciale IVA del margine, in relazione a operazioni di rivendita in Italia di prodotti tecnologici usati, nella specie telefoni, rigenerati da società cinesi e importati attraverso la dogana belga in regime doganale "42".
L'applicazione del Regime doganale “42”, di cui all'art. 143, comma 1, lett. d), della Dir. n. 2006/112/CE, comporta l'immediata immissione in libera pratica dei beni importati da Paesi extra-UE (nella specie, cellulari ricondizionati dalla Cina) e l'attribuzione della posizione doganale di merce unionale, con differimento del pagamento dell'IVA al momento dell'immissione in consumo, senza, tuttavia, incidere sulle condizioni e modalità di acquisto del bene, pur sempre avvenuto da soggetto extra-UE, né determinare, di per sé, la trasformazione della cessione in operazione intra-UE; ne deriva l'inapplicabilità alla cessione al privato del regime del margine in materia di IVA.
L'IVA del margine è un’agevolazione, speciale e facoltativa rispetto all'ordinario regime IVA, distinta per presupposti e finalità rispetto al regime "42".
Peculiare è il caso di prodotti tecnologici ricondizionati, i quali possono in sé anche essere venduti al dettaglio con lo schema dell'IVA del margine, ad esempio nel caso in cui siano stati acquistati da un privato in Italia o in altro Stato UE, dunque senza applicazione dell'IVA. Il quadro cambia se il prodotto tecnologico è stato rigenerato in Stato extra-UE e, all'importazione, su di esso è stato apposto il vincolo del versamento dell'IVA differita in forza del regime "42". Tale prodotto, dopo la lavorazione industriale di rigenerazione in un Paese extra-UE, è stato volontariamente reintrodotto nel perimetro doganale UE. La successiva catena di cessioni del bene non altera il regime IVA, che è quello di un bene di provenienza extra-UE, vincolato al successivo assolvimento dell'imposta, e il prodotto tecnologico, rimesso in vendita come ricondizionato in uno Stato membro UE diverso da quello di sdoganamento, resta perciò nella categoria dei beni a IVA ordinaria.
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