Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 18 luglio 2025, n. 762

di Fabio Pace | 18 Luglio 2025
Rassegna di giurisprudenza 18 luglio 2025, n. 762

La lite verte sul requisito soggettivo per assoggettare le operazioni di rivendita di beni mobili usati al regime speciale IVA del margine, in relazione a operazioni di rivendita in Italia di prodotti tecnologici usati, nella specie telefoni, rigenerati da società cinesi e importati attraverso la dogana belga in regime doganale "42".
L'applicazione del Regime doganale “42”, di cui all'art. 143, comma 1, lett. d), della Dir. n. 2006/112/CE, comporta l'immediata immissione in libera pratica dei beni importati da Paesi extra-UE (nella specie, cellulari ricondizionati dalla Cina) e l'attribuzione della posizione doganale di merce unionale, con differimento del pagamento dell'IVA al momento dell'immissione in consumo, senza, tuttavia, incidere sulle condizioni e modalità di acquisto del bene, pur sempre avvenuto da soggetto extra-UE, né determinare, di per sé, la trasformazione della cessione in operazione intra-UE; ne deriva l'inapplicabilità alla cessione al privato del regime del margine in materia di IVA.
L'IVA del margine è un’agevolazione, speciale e facoltativa rispetto all'ordinario regime IVA, distinta per presupposti e finalità rispetto al regime "42".
Peculiare è il caso di prodotti tecnologici ricondizionati, i quali possono in sé anche essere venduti al dettaglio con lo schema dell'IVA del margine, ad esempio nel caso in cui siano stati acquistati da un privato in Italia o in altro Stato UE, dunque senza applicazione dell'IVA. Il quadro cambia se il prodotto tecnologico è stato rigenerato in Stato extra-UE e, all'importazione, su di esso è stato apposto il vincolo del versamento dell'IVA differita in forza del regime "42". Tale prodotto, dopo la lavorazione industriale di rigenerazione in un Paese extra-UE, è stato volontariamente reintrodotto nel perimetro doganale UE. La successiva catena di cessioni del bene non altera il regime IVA, che è quello di un bene di provenienza extra-UE, vincolato al successivo assolvimento dell'imposta, e il prodotto tecnologico, rimesso in vendita come ricondizionato in uno Stato membro UE diverso da quello di sdoganamento, resta perciò nella categoria dei beni a IVA ordinaria.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La lite riguarda l'applicazione del regime IVA del margine alle operazioni di rivendita di beni mobili usati importati attraverso la dogana belga in regime doganale 42.