Un lavoratore dipendente contesta la determinazione dell'IRPEF su redditi soggetti a tassazione separata con riferimento al calcolo dell’aliquota applicata nel biennio anteriore all'anno di ricezione degli arretrati.
Gli emolumenti arretrati (da assoggettare a tassazione separata) sono tutti quelli riferibili ad anni precedenti, la cui erogazione o percezione in anni successivi sia effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti ovvero di altre cause non indicate, le quali, però, devono essere non dipendenti dalla volontà delle parti (Cass. sent. 7 ottobre 2005, n. 19606; Cass. sent. 13 febbraio 2020, n. 3581).
Escludere dall'eccezionale categoria in discorso gli emolumenti successivi percepiti dal contribuente, siccome riconosciuti a seguito di sentenza favorevole ottenuta su ricorso dallo stesso proposto, è privo di giustificazione logico-giuridica. L'esclusione dell'applicazione dal regime di tassazione separata riguarda i casi in cui il pagamento delle somme di spettanza del lavoratore sia stato posticipato per volontà concorde di entrambe le parti, coerentemente alla ratio normativa, che si sostanzia nella volontà di sottrarre all'accordo tra datore di lavoro e dipendente l'applicazione di un regime fiscale più favorevole.
Acclarata l'operatività, nella specie, della disciplina di cui agli artt. 17 e 21 del TUIR, si ritiene che l'Agenzia abbia fatto concorrere l'emolumento arretrato alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui lo stesso è stato percepito, determinando così un'aliquota superiore al 30,72%, in applicazione del criterio più sfavorevole al contribuente, in contrasto con quanto stabilito al comma 3 dell'art. 17 del TUIR.
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