Si censura l’equiparazione della “voluntary disclosure” all'accertamento con adesione, con definitività e inoppugnabilità della pretesa e irripetibilità del versato, eccependo che, per detrarre le imposte pagate all'estero su redditi oggetto di disclosure, non era necessario indicarli nella dichiarazione presentata in Italia.
La procedura di collaborazione volontaria ("voluntary disclosure") ex art. 5-quater del D.L. n. 167/1990, quantunque si perfezioni nelle forme dell'accertamento con adesione versando le somme dovute in base all'invito di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, costituisce istituto autonomo e diversamente conformato, dato che: non presuppone una contestazione dell'A.F.; non ha scopo deflativo; si concretizza nell'esposizione volontaria al Fisco della propria situazione debitoria, con instaurazione solo eventuale del contraddittorio; presenta peculiari modalità di pagamento (Cass. sent. 1° febbraio 2023, n. 2964).
Contrariamente a quanto accade nell'accertamento con adesione, nell'accertamento con adesione incastonato nella procedura di collaborazione volontaria l'iniziativa procedimentale appartiene inderogabilmente al contribuente, il quale, mentre nell'accertamento con adesione tout court, subendo un atto impositivo del Fisco, definisce bonariamente con quest'ultimo una pretesa erariale con effetti premiali sull'ammontare delle sanzioni, ma con lo svantaggio dell’irretrattabilità della definizione, nella procedura di collaborazione volontaria mette a conoscenza il Fisco di attività finanziarie e patrimoniali di cui quest'ultimo era completamente all'oscuro e, qualora egli sia stato leale in tale attività di disclosure, conserva il diritto a un’imposizione secondo legge (e secondo le norme di diritto internazionale pattizio) delle attività disvelate, così che, dopo avere corrisposto all'Erario quanto liquidato dall'A.F. a definizione della procedura, non gli è precluso il diritto al rimborso delle somme eventualmente corrisposte in eccesso o per un titolo non dovuto (sent. 9 settembre 2024, n. 24205; sent. 12 gennaio 2023, n. 738).
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