Si contesta la validità della notificazione dell'avviso di accertamento effettuata con il rito dell'irreperibilità assoluta senza che ne ricorressero i presupposti, non avendo il messo notificatore dato atto delle ricerche effettuate per consegnare il plico al destinatario.
Nella notificazione semplificata ex art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, quando il messo notificatore accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con invalidità della notifica, se ha solo sottoscritto un modello prestampato che, riportando generiche espressioni, impedisce il controllo del suo operato, non essendovi attestazioni di pubblico ufficiale notificatore impugnabili con querela di falso (Cass., Sez. trib., 12 gennaio 2025, n. 781; ord. 24 maggio 2024, n. 14658).
La notificazione effettuata con la procedura di cui alla norma predetta richiede che il notificante dimostri di avere svolto ricerche volte a stabilire che il contribuente non abbia più l'abitazione, l'ufficio o l'azienda o la sede nel Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersi valida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (Cass. ord. 28 agosto 2024, n. 23223; Cass. ord. 30 luglio 2024, n. 21384; n. 14658 del 2024 cit.; Cass. ord. 3 aprile 2024, n. 8823; Cass. ord. 11 gennaio 2024, n. 1172).
E’ insufficiente la semplice dicitura "sconosciuto", apposta sulla relata di notifica, senza indicazione delle concrete attività di ricerca espletate (Cass. ord. 17 luglio 2024, n. 19769).
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