Si contesta la legittimità dell'avviso di accertamento per ritenute/IRPEF, ritenendo sussistente in capo alla società l'obbligo di effettuare le ritenute sulla quota di maggior reddito accertato con l'avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA, imputato per trasparenza al socio detentore di partecipazioni non qualificate.
In tema di imposte sui redditi, in caso di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili opera anche quando la compagine sociale si componga solo di società, sia di persone, sia di capitali, senza che ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, allorquando il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con conseguente vincolo di solidarietà (nella specie, società di capitali partecipata da due società, una s.a.s. per il 50,5% delle quote e una s.r.l. per il restante 49,5%, quest'ultima a sua volta partecipata dalla prima per il 95,76% e, per il resto, a membri della stessa famiglia).
In caso di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, in quanto il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, così che, una volta ritenuta operante tale presunzione, spetta al contribuente fornire la prova contraria (Cass., Sez. 6-5, ord. 24 gennaio 2019, n. 1947; Cass., Sez. 5, sent. 29 luglio 2016, n. 15824).
Per escludere l'operatività della presunzione, non basta che il socio alleghi genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili (Cass., Sez. 5, ord. 19 dicembre 2019, n. 33976).
Il fatto che le persone fisiche siano socie delle società che costituiscono la compagine sociale della società, è un profilo meramente formale ai fini della valutazione della ristretta base azionaria (Cass., Sez. 5, sent. 10 giugno 2009, n. 13338; Cass. ord. 18 luglio 2023, n. 20840) e dell’operatività della presunzione.
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