Un contribuente eccepisce l'illegittimità delle intimazioni di pagamento emesse dall'Agenzia, nonostante la CTP., respingendo il ricorso, non avesse modificato gli importi contenuti negli avvisi di accertamento.
Nessuna norma vieta all'A.F. di notificare un’intimazione di pagamento nel caso in cui, in esito al giudizio tributario contro gli avvisi di accertamento esecutivi, non vi sia una rideterminazione degli importi da questi portati: il fatto che l'A.F. sia obbligata all'emissione delle intimazioni solo se nel corso del giudizio tributario il complessivo debito tributario del contribuente sia stato rideterminato non esclude la facoltà, per l'A.F., di notificare un'intimazione di pagamento anche nel caso in cui non ve ne sarebbe bisogno, in quanto il giudizio tributario sull'avviso di accertamento non ne ha rideterminato gli importi.
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