Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 16 maggio 2025, n. 753

di Fabio Pace | 16 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 16 maggio 2025, n. 753

Un contribuente denuncia la mancata condanna di controparte alle spese del grado (principio del victus victori) e l’illegittima compensazione delle spese di lite, motivando tale compensazione in considerazione della novità dei temi esaminati e della complessità della controversia.
Intervenendo sull'art. 92 c.p.c., il legislatore, con l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 132/2014, ha eliminato la clausola generale delle gravi ed eccezionali ragioni, prevedendo la compensazione in due ipotesi nominate (oltre a quella della soccombenza reciproca, che non è mai mutata), ossia l'assoluta novità della questione trattata e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Tale restrizione viola i principi di ragionevolezza e uguaglianza, essendo rimaste fuori altre fattispecie riconducibili alla stessa ratio. Il fondamento sotteso all'ipotesi tipica del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente sta nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che altera i termini della lite, senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti; tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia, senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o uno ius superveniens, soprattutto se in forma di norma a efficacia retroattiva, o una pronuncia di Corte cost., in particolare se di illegittimità costituzionale, o una decisione di una Corte europea, o una nuova regolamentazione nel diritto UE, o altre analoghe sopravvenienze (Corte cost. sent. 19 aprile 2018, n. 77).
Nella specie, la sentenza non esplicita le ragioni della decisione, limitandosi a disporre la compensazione stante la novità dei temi esaminati e la complessità della controversia e utilizzando una formula astratta e generica, che non assolve all'obbligo di indicare specificamente la presenza di gravi ed eccezionali ragioni. In particolare, non ha chiarito perché la questione fosse nuova e complessa (Cass. 20 ottobre 2023, n. 29210).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente denuncia l'illegittima compensazione delle spese di lite, in base alle nuove regole del D.L. n. 132/2014, che limitano le ipotesi di compensazione. La sentenza non esplicita le ragioni della decisione.