Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 16 maggio 2025, n. 753

di Fabio Pace | 16 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 16 maggio 2025, n. 753

Un locatore ritiene sussistenti le condizioni per fruire della cedolare secca, in quanto non ha agito nell'esercizio di un'attività d'impresa o professionale e la relativa causa ostativa può riferirsi al solo locatore, e non anche al conduttore, purché l’immobile sia utilizzato a scopi abitativi.
In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche quando il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale e, in particolare, per le esigenze abitative dei suoi dipendenti, atteso che l'esclusione di cui all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di un’attività d'impresa o di arti e professioni (Cass. 7 maggio 2024, n. 12395).
Né sono desumibili argomenti contrari dall'art. 3, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 23/2011, ai sensi del quale l'opzione può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. Il comma 6-bis cit. non esclude che il locatore possa esercitare l'opzione per la cedolare secca con riferimento a un contratto di locazione ad uso abitativo concluso con un imprenditore/professionista e riconducibile all'attività di quest'ultimo. Inoltre, il comma 6-bis cit. disciplina la possibilità per il locatore di optare per la cedolare secca in ragione del contratto di sub-locazione con studenti universitari: possibilità che prescinde dal tipo di contratto "madre" (che potrebbe anche non essere una locazione ad uso abitativo) ed esige, per evitare abusi o distorsioni della cedolare secca, la successiva stipula di un contratto di sub-locazione ad uso abitativo, con rinuncia all'aggiornamento ISTAT, a favore di studenti universitari e la messa a disposizione dei Comuni.
Nella specie, trattandosi di locazione di immobile destinato comunque a esigenze abitative dell'amministratore della società conduttrice, il locatore era legittimato ad applicare la cedolare secca.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il locatore può fruire della cedolare secca anche per contratti di locazione ad uso abitativo nell'esercizio dell'attività professionale, purché l'immobile sia utilizzato a scopi abitativi.