La controversia riguarda un avviso di accertamento per recupero di maggiori imposte dirette derivante da assunte operazioni soggettivamente inesistenti e conseguente disconoscimento dei relativi costi, con applicazione della disciplina relativa ai costi sostenuti in Paesi black list.
La normativa prevede che, in caso di rapporti con aziende aventi sede in Paesi cd. "black list", i relativi costi possano essere dedotti a condizione che sia provato che i contraenti esteri svolgono effettiva attività commerciale e che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione (Cass. sent. 27 febbraio 2015, n. 4030; Cass. sent. 24 settembre 2014, n. 20081).
Nella specie, l’Agenzia contesta la sussistenza di un effettivo interesse economico, consistente nel risparmio del costo rispetto a quanto sarebbe accaduto approvvigionandosi in Paesi a fiscalità ordinaria.
La sentenza fa erroneamente coincidere l’interesse economico con la sussistenza di un margine di utile fra il prezzo di acquisto del bene e quello di sua rivendita, circostanza che però non serve a qualificare l’operazione effettuata con un Paese black list, ma solo a verificare l’economicità in generale dell’operazione, all’uopo del tutto indifferente. Non è la legislazione speciale per le operazioni con Paesi black list a prevedere che le operazioni svolte da imprese siano realizzate con un margine di utile, mentre essa richiede piuttosto che l’interesse speciale sia rivestito proprio dal fatto di acquistare (o comunque di porre in essere l’operazione) in quel determinato Paese a fiscalità privilegiata, per fattori specifici (ad esempio, legati alla produzione locale), che devono essere evidenziati e dimostrati da parte di chi effettua tale scelta.
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