Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 14 marzo 2025, n. 744

di Fabio Pace | 14 Marzo 2025
Rassegna di giurisprudenza 14 marzo 2025, n. 744

Il ricorso avverso diniego di definizione agevolata ex D.L. n. 119/2018 si basa su due motivi: l’asserita natura impoesattiva secondaria dell’atto di intimazione e l’assenza di capacità processuale del Direttore provinciale.
In caso di atto di riscossione provvisoria conseguente a decisione di primo grado, l’oggetto di eventuale istanza di definizione agevolata è l’originario atto impositivo. La decisione sul relativo diniego compete all’Ufficio che abbia emesso l’avviso di accertamento; trattandosi di atto amministrativo, il riferimento dell’art. 6, comma 12, del D.L. n. 119/2018, alle forme processuali è strettamente limitato alla sola notificazione. Né per individuare una differente competenza territoriale può farsi richiamo alla disciplina dell’accertamento con adesione, facendo difetto il requisito dell’eadem ratio tra questa e la disciplina della definizione agevolata, istituto di diritto eccezionale.
La competenza al diniego non può che appartenere all’Ufficio che ha proceduto all’accertamento che si vuole definire, riferita all’epoca dell’imposta da accertarsi.
L’atto in oggetto costituisce mero atto di riscossione, conseguente a decisione di primo grado e, quindi, a iscrizione a ruolo provvisoria, per cui, semmai, la richiesta andava proposta avverso l’avviso di accertamento oggetto di separato giudizio. Quanto alla competenza dell’organo preposto al diniego, la disposizione prevede che la notifica sia effettuata nelle forme degli atti processuali e non che l’atto sia emanato dall’organo che dell’Agenzia abbia la rappresentanza processuale, fermo restando che trattasi di atto amministrativo - espressione della potestà dell’A.F. - e non processuale.
Quanto alla competenza territoriale, non è predicabile quella stabilita in tema di accertamento con adesione, inerente a una procedura conciliativa che non condivide la natura della definizione agevolata - appartenente a un istituto di carattere eccezionale - per cui manca il presupposto dell’eadem ratio.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata si basa su motivi di natura impoesattiva e capacità processuale. La competenza al diniego spetta all'Ufficio che ha proceduto all'accertamento.