Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 14 marzo 2025, n. 744

di Fabio Pace | 14 Marzo 2025
Rassegna di giurisprudenza 14 marzo 2025, n. 744

L'Agenzia ritiene che una Fondazione, a fini agevolativi, deve avere la gestione diretta delle attività meritorie, e nega anche di dovere provare la presenza di patti parasociali. Eccepisce che le operazioni della Fondazione non rispondono alle finalità dello Statuto e, quindi, ai presupposti per riconoscere l’agevolazione.
Le fondazioni bancarie, istituite con il D.Lgs. n. 153/1999, pur libere di perseguire le finalità più ampie previste dalla legge istitutiva (art. 3) e anche di limitarsi a erogare liberalità per tali fini, ove intendano beneficiare delle previsioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973, oltre a dimostrare di non essere dedite alla gestione di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, di società commerciali, devono, da un lato, dimostrare di avere perseguito le più ristrette finalità benefiche menzionate da tale ultima disposizione e, dall'altro, di averlo fatto tramite gestione propria, consistente, peraltro, anche nel controllo e supervisione di progetti altrui, fondati sulle suddette finalità.
Per la concessione del beneficio, non basta accertare che la Fondazione abbia impiegato una consistente parte delle risorse per attività di promozione sociale e culturale (Cass. sent. 25 settembre 2023, n. 27300).
Occorre conferire rilievo, indipendentemente dal possesso di partecipazioni azionarie di controllo, all'eventuale stipulazione di patti parasociali, idonei a consentire, anche congiuntamente ad altri soggetti, l'esercizio di un'influenza sulla gestione dell'impresa bancaria (Cass., Sez. U., sent. 15 marzo 2016, n. 5069).
Occorre accertare che l'attività della fondazione non presenti i connotati propri dell'esercizio di un'impresa, tenendo conto che è qualificabile come tale, indipendentemente dal carattere non lucrativo dei compiti istituzionali assegnati all'ente, anche l'esclusiva gestione dell'originaria partecipazione nella banca conferitaria e che la completa dismissione di tale partecipazione non comporta automaticamente il venire meno dei predetti connotati, quando le risorse da essa ricavate siano state utilizzate per acquisire partecipazioni in altre imprese, anche non bancarie (Cass. sent. 4 maggio 2007, n. 10258).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo discute dei requisiti e delle attività necessarie per una Fondazione a fini agevolativi, sottolineando l'importanza della gestione diretta e la non necessità di provare la presenza di patti parasociali.