L’Agenzia deduce la mancata prova da parte del contribuente, cui spetta il relativo onere, dell'esistenza del credito IVA chiesto a rimborso.
Il contribuente che impugni il rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno.
Quindi, l'onere della prova della sussistenza di un credito da rimborsare grava sul contribuente e la motivazione del provvedimento di diniego non è esaustiva, potendo l'A.F. formulare nuove eccezioni anche in giudizio, eccezioni che - a fronte della richiesta di rimborso - costituiscono mere difese; tali eccezioni possono essere formulate per la prima volta anche in appello, salvo che la questione sia coperta da un giudicato interno sull'esistenza del credito.
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