Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 31 gennaio 2025, n. 738

di Fabio Pace | 31 Gennaio 2025
Rassegna di giurisprudenza 31 gennaio 2025, n. 738

L’Agenzia sostiene la rilevanza che l'immobile oggetto di investimento sia diverso da quello indicato nell'istanza, evidenziando che l'immobile acquistato era stato anche destinato all'esercizio di un'attività diversa da quella svolta e, quindi, nuova.
In tema di credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge n. 388/2000, la modifica dell'investimento programmato non determina la perdita del beneficio, ove abbia a oggetto elementi secondari, che non ne mutino le caratteristiche essenziali e non compromettano in maniera significativa la possibilità dell'A.F. di monitorare i presupposti del relativo credito d'imposta, come, ad esempio, la collocazione dell'immobile in una strada, dello stesso Comune, diversa da quella indicata nell'istanza.
L'investimento realizzato doveva considerarsi agevolabile, non potendosi considerare difforme da quello di cui all'istanza. I presupposti del beneficio erano rispettati, in quanto l'ubicazione era mutata solo con riferimento alla strada dello stesso Comune e non era dipesa dalla volontà del contribuente; era stata anche rispettata la tipologia di attività commerciale individuata, valutandone la fungibilità.
Il rispetto dell'investimento indicato nell'istanza è condizione per godere del beneficio e l'indicazione degli elementi che lo compongono risponde all'esigenza di monitorare il credito d'imposta, che nel caso di specie non è stato dedotto e dimostrato sia stata effettivamente compromessa. Deve escludersi che rilevi qualsiasi modifica, ancorché secondaria. Quel che rileva, piuttosto, è che l'investimento realizzato sia conforme negli elementi essenziali a quello programmato e preannunciato con l'istanza.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia ritiene che la modifica dell'investimento programmato non comporti la perdita del beneficio, a condizione che non comprometta in modo significativo la possibilità di monitorare i presupposti del credito d'imposta.