L’Agenzia censura la pronuncia sul contenuto della delega priva di nominativo, senza che tale profilo di illegittimità fosse stato sollevato dal contribuente. La contestazione avrebbe dovuto avvenire in primo grado.
Nel processo tributario, a seguito di introduzione da parte del contribuente con il ricorso in primo grado della questione dell'illegittima sottoscrizione dell'avviso di accertamento per assenza di rituale delega di firma ex art. 42, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973, e, dunque, della carenza di legittimazione in capo a chi ha sottoscritto l'atto impositivo impugnato, il giudice ha il potere-dovere di esaminare il contenuto della delega prodotta in giudizio dall'A.F., se questo sia idoneo ad assolvere alla funzione di delega di firma e non di funzioni; quindi, anche se il contribuente appellato è contumace, non incorre in ultrapetizione il giudice d'appello che si pronunci sullo specifico contenuto della delega posta dall'Agenzia a base del gravame.
A seguito della introduzione da parte del contribuente, con il ricorso in primo grado, della questione dell'illegittima sottoscrizione dell'avviso di accertamento per assenza di rituale delega di firma e, dunque, carenza di legittimazione in capo al soggetto che abbia sottoscritto l'atto impositivo impugnato, il giudice è investito dal potere-dovere di esaminarne il contenuto, se questo sia idoneo ad assolvere alla funzione di delega di firma e non di funzioni. La contestazione sull'esistenza della delega riguarda la valutazione del documento in funzione del suo contenuto, ossia i requisiti minimi di validità ed efficacia. Diventa perciò irrilevante, a seguito della produzione in giudizio della delega da parte dell'Amministrazione finanziaria, se la contestazione contenuta nel ricorso introduttivo ab origine investisse o meno specificamente anche un determinato profilo del contenuto della delega stessa qual è l'indicazione del nome del delegato.
Anche il giudice d'appello investito della questione sulla delega di firma ha il potere-dovere di apprezzamento del documento prodotto, per verificarne la validità ed efficacia e anche esaminarne la sua completezza in sede di gravame, iniziando dal controllo sui poteri in capo al soggetto delegante.
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