Si lamenta la nullità dell'avviso di accertamento firmato per delega e privo di indicazione delle ragioni della delega, del termine di validità e del nominativo. La Corte costituzionale ha dichiarato la nullità delle nomine e si ritiene applicabile il principio del favor rei.
In materia di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell’art. 42, commi primo e terzo, del D.P.R. n. 600/1973, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del D.L. n. 16/2012, giusta sentenza della Corte cost. 17 marzo 2015, n. 37, non produce effetti retroattivi sui giudizi in corso, se il “thema” in sé della mancanza di una valida sottoscrizione dell’avviso, pure a prescindere da specifici riferimenti alla questione poi decisa da tale sentenza, non è stato fatto valere con il ricorso introduttivo del giudizio, giacché, in tale caso, per effetto della natura impugnatoria del processo tributario, l’ordinaria efficacia retroattiva della pronuncia di illegittimità costituzionale incontra il limite di un rapporto esaurito.
Non rileva nemmeno il fatto che la sentenza della Corte costituzionale sia sopravvenuta in costanza di giudizio di secondo grado: se il vizio di sottoscrizione dell’avviso non è fatto valere “ab origine”, sul punto matura l’indeducibilità del vizio stesso e con essa la stabilità dell’avviso, così che l’operatività a ritroso della sentenza subisce in concreto il limite dei rapporti esauriti (Sez. L, sent. 7 luglio 2016, n. 13884).
Gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area III, di cui al contratto del comparto Agenzie fiscali per il quadriennio 2002- 2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del D.L. n. 16/2012 (Sez. 5, ord. 26 febbraio 2020, n. 5177).
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