La pronuncia ha ritenuto che gli obblighi IVA spettassero solo in capo al cessionario, erroneamente escludendo la responsabilità solidale tra cedente e cessionario, con riferimento all’emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di società, rivelatasi cartiera, soggetta a reverse charge.
In caso di operazioni inesistenti in regime di inversione contabile, il cessionario è il soggetto d'imposta e l'IVA integrata a debito sulle fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti è dovuta anche quando si tratta di forniture inesistenti o diverse da quelle indicate in fattura. Ciò incide sul destinatario della fattura stessa, che non può esercitare il diritto alla detrazione, mancando il suo presupposto, cioè la corrispondenza anche soggettiva dell'operazione fatturata con quella in concreto realizzata (Cass. 2014, n. 13803).
In materia di operazioni inesistenti, nel caso in cui l'IVA sia assolta con il meccanismo del reverse charge dal cessionario e non sia riportata dal cedente nel suo ammontare numerico in fattura, come derivante dal calcolo aritmetico operato con l'applicazione dell'aliquota alla base imponibile, è applicabile il principio di cartolarità di cui all'art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972, poiché la semplice indicazione in fattura della debenza dell'IVA e della sua liquidazione - indicazione operata necessariamente dal cedente che emette il documento contabile, ai fini della rivalsa così come della detrazione, secondo la procedura del reverse charge, che tocca al cessionario applicare nelle proprie scritture contabili - è elemento idoneo a rendere il cedente/prestatore debitore del tributo; parimenti, ove il cessionario/committente abbia liquidato e detratto il tributo applicando il reverse charge, resta ferma anche per costui l’indetraibilità dell'IVA così assolta.
In tema di IVA, la speciale procedura di variazione prevista dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 presuppone necessariamente che l'operazione per la quale sia stata emessa fattura, da rettificare perché venuta meno in tutto o in parte in conseguenza di uno degli specifici motivi indicati nel secondo comma della norma stessa, sia una operazione vera e reale e non già del tutto inesistente (Cass. Sez. 6 e 5, 9 giugno 2014, n. 12995).
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