Si chiede a chi spetti la legittimazione passiva rispetto alla richiesta del venditore-fornitore di energia elettrica di rimborso delle somme restituite al consumatore e indebitamente versate a titolo di addizionale provinciale sulle accise, con riferimento alle forniture di potenza non superiore a 200kw.
Spetta solo all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'abrogato art. 6, del D.L. n. 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW.
Va esclusa la titolarità passiva della Provincia dell'obbligazione restitutoria azionata nei giudizi di merito e conseguentemente la sua legittimazione passiva nei giudizi stessi (Cass., ord. sent. 5 giugno 2020, n. 10691).
L'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti dell'A.F. spetta solo al soggetto passivo dell'imposta, cioè al fornitore dell'energia elettrica, non al soggetto cessionario della stessa, inciso dal tributo, al quale spetta l'azione, civilistica, di restituzione di quanto a tal titolo versato solo nei confronti del cedente, salva la difficoltà eccessiva/impossibilità dell'azione stessa, allora, in via di eccezione, legittimante attivamente il cessionario nei confronti dell'A.F. (Cass., Sez. 5, sent. 24 maggio 2019, n. 14200).
L'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 300/1999, prevede la competenza dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso delle accise sulla produzione e sui consumi (ugualmente, l'art. 1 del D.Lgs. n. 504/1995, TUA). Ciò non può che evocarne sul piano processuale la legittimazione - attiva e passiva – generale, nonché esclusiva.
L'accisa sull'energia elettrica è un tributo statale, del quale l'addizionale non è che una maggiorazione, secondo un modulo usuale per il legislatore fiscale italiano. Nel caso dell'addizionale in questione, unica competenza attuativa delle Province era quella di ricevere il pagamento per le forniture (non abitative) di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw. Tale delimitata funzione provinciale non può assurgere a titolo della sua responsabilità obbligatoria passiva.
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