Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 9 agosto 2024, n. 715

di Fabio Pace | 9 Agosto 2024
Rassegna di giurisprudenza 9 agosto 2024, n. 715

Una ONLUS eccepisce che gli atti comunque connessi allo svolgimento della propria attività di organizzazione di volontariato godono dell'esenzione da imposta di bollo e registro, poiché i relativi proventi erano stati destinati solo ai fini istituzionali della suddetta attività.
Nella specie, vengono in considerazione taluni contratti di locazione commerciale, stipulati dalla Confraternita quale locatrice, a favore di soggetti privati e a libere condizioni di mercato, la cui connessione con lo svolgimento del volontariato e del sostegno sociale, in tal senso rilevante, non è diretta e immediata, ma solo indiretta e strumentale, ovvero nel senso di funzionale alla realizzazione di ricavi finalizzati a sostenere i costi dell'attività medesima e, con ciò, a renderla materialmente fattibile.
L'esenzione presuppone il concorso del requisito sia soggettivo (tipologia dell'ente), sia oggettivo (destinazione diretta del bene allo svolgimento di una delle attività reputate meritevoli dal legislatore), non potendo quest'ultimo trovare equipollenza nella successiva destinazione degli utili, eventualmente ricavati dall'atto o dal bene oggetto di imposizione, al perseguimento delle finalità istituzionali (Cass. sent. 11 marzo 2020, n. 6795; sent. 4 marzo 2015, n. 4342; sent. 16 giugno 2010, n. 14530).
Non è detto che allo stesso fine generale di solidarietà istituzionalmente perseguito dalle organizzazioni di volontariato corrisponda un’unitaria giustificazione dei benefici fiscali, così da rendere irragionevole ogni differenziazione delle agevolazioni in base ai diversi tipi di atti (S.U., sent. 15 aprile 2021, n. 10013).
Nella specie, si tratta di atti posti in essere dall'organizzazione di volontariato nell'ambito di ordinaria autonomia negoziale e a condizioni di mercato, senza connessione con l'attività statutaria di volontariato, diversa dalla generica e indistinta destinazione a questa dei corrispettivi percepiti.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'ONLUS non è esente da imposta di bollo e registro per contratti di locazione commerciale non direttamente connessi all'attività di volontariato.