L’Agenzia evidenzia che, pur essendo la copia consegnata al contribuente priva dell'indicazione della data, questa risulta apposta nell'originale della notificazione, sottoscritto dal destinatario e prodotto in giudizio.
L'avviso di accertamento che sia stato notificato correttamente al contribuente, pervenendo nella sua sfera di conoscenza o conoscibilità legale, non può essere annullato per il solo fatto che la data di perfezionamento della notificazione sia indicata nella relata contenuta nell'originale dell'atto notificato e non in quella inserita nella copia consegnata al notificatario. In tale ipotesi, infatti, l'A.F. è in grado di provare l'esercizio dell'attività impositiva nei termini di legge e il contribuente, attraverso la conoscenza o conoscibilità dell'atto impositivo, può esercitare il proprio diritto di difesa, proponendo ricorso ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
In caso di discordanza fra la data di consegna emergente dalla relata di notifica apposta sull'atto restituito al notificante e quella sulla copia consegnata al destinatario, si verifica un conflitto tra due atti pubblici, dotati di piena efficacia probatoria, risolvibile solo con proposizione di querela di falso; in mancanza, per stabilire se si sia verificata una decadenza, deve aversi riguardo all'originale restituito al notificante o alla copia in possesso del destinatario, a seconda di chi riguardi la decadenza (Cass. 14 giugno 2017, n. 14781).
L’assenza della data potrebbe porre una questione relativa all'esercizio di diritti e facoltà consequenziali alla conoscenza dell'atto notificato o al compimento di un’attività da svolgere entro un termine decadenziale.
Nella specie, con riferimento al notificatario, rileva il termine di decadenza per proporre impugnazione contro l'avviso di accertamento notificato, mentre la mancata indicazione della data nella relata di notifica non può comportare ex se l'annullamento dell'atto notificato. L'indicazione della data nell'originale in possesso del notificante consentirà all'A.F. l'eventuale prova del rispetto dei termini per esercitare l'attività impositiva, senza che quest'ultima possa essere travolta per il solo fatto della mancata indicazione della data nella relata della copia consegnata al contribuente.
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