E’ rilevato d'ufficio il fatto che il ricorso introduttivo è ab origine inammissibile.
La correttezza della formazione della pretesa tributaria è assicurata con il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di atti determinati e, in presenza di un atto antecedente obbligatoriamente impugnabile ex art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, divenuto definitivo per mancata impugnazione, qual è l'iscrizione ipotecaria ex art. 77del D.P.R. n. 602/1973, il sindacato del giudice tributario sul successivo atto di diniego dell'A.F. di annullare la cartella di pagamento sottesa a tale iscrizione in sede di autotutela è consentito, oltre che in presenza di tempestività dell'impugnazione nei 60 giorni di cui all'art. 21 del decreto cit., nei limiti dell'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'A.F. alla rimozione di tale atto, originarie o sopravvenute, che giustificano l'esercizio del potere.
Nella specie, la sequenza è costituita dalla cartella di pagamento (obbligatoriamente impugnabile), dall'iscrizione ipotecaria disposta inforza della cartella (obbligatoriamente impugnabile), dall'istanza rivolta all'A.F. di esercizio del potere di autotutela, accolta solo in parte (facoltativamente impugnabile).
La determinazione in autotutela dell'ente impositore, che adotti un provvedimento di annullamento parziale in autotutela di pretesa impositiva non più impugnabile, non comporta la possibilità di contestare la pretesa residua per profili di interesse proprio ed esclusivo del contribuente, giacché la contestazione del diniego di autotutela, ancorché parziale, rimane possibile solo quando si invochino ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell'atto (Cass. Sez. 5, 1° dicembre 2023, n. 33610).
In presenza di atto divenuto definitivo per mancata impugnazione e obbligatoriamente impugnabile, quale l'iscrizione ipotecaria, il sindacato del giudice sul diniego di annullamento delle cartelle sottese a quell'iscrizione è consentito nei limiti dell'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'A.F. a rimuovere tali atti, originarie o sopravvenute (Cass., Sez. 5, 26 settembre 2019, n. 24033).
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