Si eccepisce che l'appuramento del buon esito della spedizione, con ricezione del terzo esemplare del DAA, integra la prova vincolata, sollevando dalle conseguenze sfavorevoli di un'eventuale frode perpetrata da terzi.
In tema di cessioni intra-UE di prodotti alcolici in regime di esenzione IVA e sospensione di accisa ex artt. 6 ss. del D.Lgs. n. 504/1995, contestate dall'A.F. come inesistenti, il visto doganale sul terzo documento amministrativo di accompagnamento (DAA3) non è idoneo ad attestare l'avvenuta consegna della merce presso il deposito doganale di destinazione, in assenza di perfezionamento della procedura di appuramento.
Non è attribuibile di per sé al DAA3, nella disponibilità dello speditore fin dall'inizio dell'operazione, l'efficacia di dimostrare la ricezione della merce, in assenza dei prescritti compilazioni e adempimenti.
La prova della ricezione deve essere di provenienza ufficiale e non quale mero atto privato (Cass. Sez. 5, 15 marzo 2022, n. 8353).
Neppure la ricezione della copia del DAA3 da parte del deposito fiscale di provenienza, anticipata via fax, è equipollente alla terza copia del documento amministrativo di accompagnamento controfirmato dell'Ufficio delle Dogane competente per territorio e rispedito al deposito di provenienza.
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