Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 19 aprile 2024, n. 699

di Fabio Pace | 19 Aprile 2024
Rassegna di giurisprudenza 19 aprile 2024, n. 699

Si lamenta il mancato apprezzamento della sussistenza delle condizioni di legge, cioè l'esistenza certa, l'inevitabilità e irrecuperabilità della perdita dei crediti, quale dimostrata dagli accordi transattivi che danno conto della situazione creditoria compromessa.
Per ritenere deducibili le perdite sui crediti, quali componenti negative del reddito d'impresa, non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore e, quindi, il suo assoggettamento a una procedura concorsuale, essendo sufficiente che tali perdite risultino documentate in modo certo e preciso, dato che ex art. 101, comma 5, del TUIR, le perdite sono deducibili, oltre che se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, quando, comunque, risultino da elementi certi e precisi (Cass. V, sent. 16 marzo 2001, n. 3862; sent. 19 novembre 2007, n. 23863; ord. 4 maggio 2018, n. 10643).
Con riguardo all'ipotesi di transazione quale causa della perdita del credito (e prova della sua oggettività) è sufficiente provare il titolo della perdita realizzativa, rimanendo insindacabile altresì la palese antieconomicità, rientrando nelle scelte dell'imprenditore (Cass. V, ord. 19 gennaio 2021, n. 743).
In tema di tassazione delle perdite su crediti la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente, perché il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa, potendo legittimamente compiere operazioni antieconomiche in base a considerazioni di strategia generale ed in vista di benefici economici su altri fronti (come nella specie, la convenienza economica ai rapporti con i debitori in vista di future occasioni di commesse di lavori) (Cass. VI-5, ord. 2 maggio 2013, n. 10256).
La decisione di transigere è in linea con i principi di cui sopra, posto che la valutazione positiva sulla deducibilità della perdita è pur sempre fondata sulla considerazione di fatti oggettivi, che rendevano ragionevole e giustificata la scelta dell'imprenditore di transigere per importo sensibilmente inferiore al credito originario, invece di proseguire nell'azione giudiziale (Cass. V, n. 10643 del 2018 cit.).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della deducibilità delle perdite sui crediti, sottolineando la necessità di documentare in modo certo e preciso le perdite per renderle deducibili.