Si denuncia assenza del potere di sospensione del pagamento e dei presupposti fattuali da porre a fondamento della legittimità della stessa. Si dubita della sussistenza dei presupposti per sospendere il rimborso.
La lettura delle norme è nel senso di non escludere la ricorribilità all'esercizio del potere di sospensione del pagamento previsto dall'art. 69, ultimo comma, del R.D. n. 2440/1923 (Cass., 5 maggio 2011, n. 9853; 28 marzo 2014, n. 7320; 31 ottobre 2017, n. 25893). La garanzia apprestata dall’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 garantisce per l'ipotesi che il credito al rimborso sia insussistente, mentre quella prevista dall’art. 69, garantisce la possibilità di operare la compensazione con i controcrediti dell'A.F.
In tema di rimborsi IVA, l'A.F. che abbia chiesto e ottenuto dal contribuente la garanzia in base all'art. 38-bis, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, durante il periodo di vigenza della medesima non può fare uso degli strumenti cautelari, rispetto ad essa alternativi, previsti dagli artt. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 e 69 del R.D. n. 2440/1923, determinandosi, altrimenti, un’ingiustificata duplicazione della cautela in favore dell'A.F. e un carico eccessivo per il contribuente (Sez. U., 31 gennaio 2020, n. 2320).
In materia tributaria la causa di sospensione del pagamento di un rimborso (cd. fermo amministrativo), prevista a favore dell'A.F. dall'art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997 - che costituisce disciplina specifica rispetto all'istituto di cui all'art. 69, quinto comma, del R.D. n. 2440/1923 - può essere fatta valere anche nel corso del giudizio che abbia ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta del rimborso medesimo, a condizione, però, che sia adottato un formale provvedimento di sospensione; tale atto deve essere dotato dei requisiti prescritti dalla legge, compresa un'adeguata motivazione in ordine al fumus boni iuris della vantata ragione di credito da parte dell'A.F., e portato a legale conoscenza dell'interessato, per garantirgli ogni tutela giurisdizionale (Cass., 11 novembre 2011, n. 23601).
Se l'A.F. si è avvalsa, in materia di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, del fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. n. 2440/1923, l'accertata insussistenza dei controcrediti, a cautela dei quali il fermo era stato disposto, comporta che il credito richiesto a rimborso produce interessi anche nel periodo di vigenza del fermo, con decorrenza dal momento in cui sono diventati esigibili (Cass. 19 maggio 2022, n. 16097).
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