
Il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, dal potere di riscuotere le imposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa, ex artt. 36-bis, del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede d’accertamento con adesione, decorre non dalla dichiarazione, bensì dal momento della scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo. Così si espressa la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 24766 pubblicata l’8 settembre 2025.

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