
La validità delle notifiche degli atti impositivi dipende dal corretto domicilio fiscale del contribuente, individuato sulla base della residenza anagrafica. La Cassazione ha ribadito che, decorsi 60 giorni dalla variazione anagrafica, il nuovo domicilio è opponibile all’Amministrazione anche senza comunicazione diretta. Ne consegue che ogni notifica al vecchio indirizzo è nulla, a tutela del diritto di difesa del contribuente.

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