La Corte di Cassazione ha accolto con l’ordinanza n. 21145, del 29 luglio 2024 il ricorso di una associazione sportiva nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, affermandone il diritto alla detrazione IVA a condizione sia che i beni o i servizi invocati siano utilizzati ai fini delle operazioni soggette ad imposta, sia che sia riconosciuta la natura commerciale dell’associazione stessa.
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